Articolo 1

Costituzione

È costituita in Firenze una Fondazione denominata “Fondazione Slow Food per la Biodiversità – Onlus”.
Oltre che nella denominazione, la locuzione “Organizzazione non lucrativa di utilità sociale” o l’acronimo ONLUS dovrà essere contenuto in qualsiasi segno distintivo della Fondazione e in qualsiasi comunicazione rivolta al pubblico.


Articolo 2

Scopo

La Fondazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di utilità sociale.
Il fine della Fondazione è quello di sostenere e diffondere la cultura della biodiversità come fattore di crescita umana, civile e democratica. La Fondazione opera per tutelare il diritto personale al piacere ed al gusto, favorendo la costituzione di un armonico rapporto con la natura nel rispetto delle tradizioni e dell’identità economica, gastronomica ed agroalimentare del territorio di ogni singolo paese. La Fondazione studia e promuove una nuova e differente cultura dello sviluppo, della convivenza civile e dei tempi di vita, adoperandosi per la diffusione di prodotti di qualità nel rispetto dell’ambiente rurale e naturale, e dei diritti dei consumatori. La Fondazione opera per diffondere l’educazione allo studio ed alla salvaguardia del patrimonio alimentare, contadino ed artigiano di ogni paese, a tutela delle sue caratteristiche e della sua tipicità.
Per la realizzazione di tali scopi, la Fondazione si adopera per:

  • sostenere, finanziare, promuovere ed organizzare il progetto dell’Arca del Gusto, secondo il relativo Manifesto;
  • favorire la creazione di Presìdi, adoperandosi per la loro affermazione e visibilità al fine di valorizzare progetti per la salvaguardia di prodotti in via di estinzione e per promuovere lo sviluppo economico e civile delle aree interessate;
  • organizzare tra i soggetti residenti nelle aree interessate dal progetto dei Presìdi corsi e seminari per la formazione di una nuova cultura dello sviluppo rurale e del territorio;
  • organizzare e finanziare periodicamente il Premio Slow Food secondo le modalità previste dal regolamento;
  • finanziare, direttamente o mediante contributi, l’organizzazione di progetti rispondenti alle finalità di valorizzazione e sviluppo territoriale della Fondazione;
  • organizzare conferenze, mostre, esposizioni e congressi attinenti alle finalità della Fondazione;
  • promuovere la pubblicazione, la diffusione e la divulgazione di opere scientifiche e culturali;
  • istituire borse di studio;
  • compiere tutte le operazioni immobiliari, mobiliari e finanziarie, strumentali ed accessorie, funzionalmente connesse con la realizzazione del predetto scopo della Fondazione;
  • promuovere lo sviluppo di ogni altra iniziativa tesa al raggiungimento degli obiettivi sopra indicati, collaborando con i competenti enti pubblici, italiani e stranieri;
  • sviluppare i rapporti con altri centri di cultura al fine di promuovere l’attività della Fondazione;
  • promuovere attività di studio e di ricerca coerenti con i fini del presente statuto.

La Fondazione non può svolgere attività diverse da quelle indicate al presente articolo, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.


Articolo 3

Sede

La Fondazione ha sede in Firenze, Piazzale degli Uffizi presso l’Accademia dei Georgofili.
La Fondazione potrà costituire altre sedi operative ed uffici di rappresentanza.


Articolo 4

Durata ed estinzione

La Fondazione è costituita senza limiti di durata e si estingue per le cause previste dalla legge.
In caso di estinzione, da qualsiasi causa determinata, il patrimonio della Fondazione verrà devoluto ad altra Onlus operante in analogo settore o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3 comma 190 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa determinazione imposta dalla legge.


Articolo 5

Soci Fondatori, d’Onore, Sostenitori e Sottoscrittori

Tutti i Soci devono condividere le finalità della Fondazione.
Sono Soci Fondatori:

  • l’Associazione Slow Food Internazionale
  • l’Associazione Slow Food Italia
  • la Slow Food Editore Srl

Possono divenire Soci Fondatori, nominati tali con delibera adottata a maggioranza assoluta dai Soci Fondatori esistenti, le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private e gli enti, presentati da almeno tre Soci Fondatori, che versino la somma a fondo perduto determinata dai Soci Fondatori.
Possono divenire Soci d’Onore, nominati tali con delibera adottata a maggioranza assoluta dai Soci Fondatori esistenti, le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private e gli enti, presentati da almeno tre Soci Fondatori, che ottengano tale riconoscimento alla luce di particolari meriti nel campo di attività della Fondazione.
Possono divenire Soci Sostenitori, nominati tali con delibera adottata a maggioranza assoluta dai Soci Fondatori esistenti, le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private e gli enti, presentati da almeno tre Soci Fondatori, che corrispondano alla Fondazione contributi di particolare entità.
Possono divenire Soci Sottoscrittori, nominati tali con delibera adottata a maggioranza assoluta dai Soci Fondatori esistenti, gli enti, le persone fisiche e giuridiche, pubbliche o private che, presentati da almeno due Soci Fondatori, sostengano con contributi le attività della Fondazione.
Il socio, a qualunque categoria appartenga, può essere escluso dalla Fondazione o dichiarato decaduto a séguito di delibera assunta dal Consiglio di Amministrazione con la maggioranza dei tre quarti, qualora venga meno agli impegni da lui assunti nei confronti della Fondazione ovvero ponga in essere atteggiamenti contrastanti con le finalità della Fondazione stessa o che si siano resi responsabili di atti dannosi o di azioni disonorevoli o di pregiudizio per l’interesse della Fondazione.


Articolo 6

Patrimonio

Il patrimonio della Fondazione è costituito:

    • dal fondo di dotazione versato dai Soci Fondatori all’atto di costituzione e dagli incrementi che i soci Fondatori eventualmente riterranno di disporre;
    • dai lasciti, dalle donazioni, dalle oblazioni e dalle erogazioni liberali, anche ai sensi e per gli effetti della legge 2 agosto 1982 n. 512 e sue successive varianti e modifiche;
    • da contributi, sovvenzioni e finanziamenti versati da Enti pubblici e privati, persone fisiche e giuridiche, istituzioni internazionali e comunitarie, soggetti italiani e stranieri;
    • da eventuali entrate o acquisizioni a qualsiasi titolo conseguite;
    • dagli ulteriori redditi derivanti dal patrimonio e dalle proprie attività.

E’ vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o effettuate a favore di altra Onlus che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima ed unitaria struttura.


Articolo 7

Organi

Sono organi della Fondazione:

  • il Comitato dei Soci d’Onore;
  • il Consiglio di Amministrazione;
  • l’Ufficio di Presidenza;
  • il Comitato Scientifico;
  • il Segretario Generale;
  • il Collegio dei Revisori dei Conti.

Articolo 8

Comitato dei Soci d’Onore

Il Comitato dei Soci d’Onore è composto da tutti i Soci d’Onore ed è presieduto dal membro anziano.
I Soci d’Onore, che siano persone giuridiche od enti, partecipano al Comitato in persona del legale rappresentante o di un suo delegato.
Il Comitato dei Soci d’Onore si riunisce, su convocazione del membro anziano, almeno una volta all’anno e, comunque, ove venga richiesto da almeno un terzo dei suoi componenti.
Il Comitato dei Soci d’Onore ha funzioni di proposta al Consiglio di Amministrazione su nuove iniziative che la Fondazione potrebbe intraprendere.
Alle riunioni del Comitato dei Soci d’Onore prendono parte, con funzione consultiva, il Presidente della Fondazione od un suo delegato, il Segretario Generale ed il Presidente del Comitato Scientifico.


Articolo 9

Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione è composto da un minimo di 7 ad un massimo di 15 membri, i quali siano Soci di una Associazione Slow Food Nazionale ovvero di Slow Food Internazionale e siano in regola con i pagamenti, nominati dai Soci Fondatori che deliberano con la maggioranza degli aventi diritto.
I Soci Fondatori determinano il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione e li designano, scegliendoli dalle rose di nominativi indicati dalle rispettive Associazioni ed organi di provenienza, ciascuna delle quali può proporre fino a tre candidati; in difetto di proposte sufficienti, i Soci Fondatori potranno designare autonomamente i componenti mancanti.
Fa parte di diritto del Consiglio di Amministrazione il membro anziano del Comitato dei Soci d’Onore.
I Consiglieri durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
I Soci Fondatori sono convocati per la nomina del Consiglio di Amministrazione su iniziativa del Presidente, con quindici giorni di preavviso ed almeno trenta giorni prima della naturale scadenza. Ove s’imponga la necessità di sostituzione di un membro venuto a cessare, la convocazione può avvenire con soli tre giorni di preavviso.
I Consiglieri decadono per inattività se sono rimasti assenti senza giustificazione per oltre un anno dalle adunanze del Consiglio.
Se nel corso dell’esercizio vengano a mancare uno o più Consiglieri, il Presidente del Consiglio di Amministrazione informerà senza indugio i Soci Fondatori, i quali provvederanno alla sostituzione, osservando per la scelta del nuovo Consigliere i medesimi criteri di cui al presente articolo.


Articolo 10

Normativa per le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione deve essere convocato almeno due volte l’anno, ovvero quando sia ritenuto opportuno dal Presidente o su richiesta scritta di almeno un terzo dei Consiglieri.
L’avviso di convocazione, con l’indicazione sommaria degli argomenti da trattare, deve essere inviato ai Consiglieri almeno tre giorni prima di quello fissato per la riunione con qualunque mezzo scritto, ivi compreso telefax ed e-mail; in caso di urgenza sarà sufficiente il preavviso di un solo giorno.
E’ ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio si tengano per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi questi requisiti, il Consiglio si considererà tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il segretario, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.
Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei componenti e le relative deliberazioni vengono assunte a maggioranza semplice dei votanti.
In caso di parità di voti prevale quello del Presidente o di chi ne fa le veci.
Alle riunioni del Consiglio partecipa, senza diritto di voto, il Presidente del Comitato Scientifico.
Potranno partecipare altresì altri soggetti invitati dal Presidente.


Articolo 11

Poteri del Consiglio di Amministrazione

Al Consiglio di Amministrazione è attribuita l’amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione.
In particolare il Consiglio provvede, previo parere obbligatorio e non vincolante del Comitato Scientifico, a:

  • deliberare le linee generali dell’attività della Fondazione ed i relativi obbiettivi e programmi, nell’ambito degli scopi e delle attività della Fondazione;
  • approvare i piani di lavoro della Fondazione;
  • approvare, modificare, revocare i regolamenti della Fondazione;
  • disporre l’impiego dei fondi secondo criteri di convenienza e sicurezza d’investimenti;
  • approvare il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo;
  • deliberare l’accettazione di eredità, legati, donazioni, erogazioni liberali e contributi, nonché l’acquisto e l’alienazione di beni mobili ed immobili;
  • deliberare in merito agli impegni di spesa da effettuarsi per il raggiungimento delle finalità istituzionali.

Il Consiglio di Amministrazione autonomamente provvede altresì a:

  • nominare i membri del Comitato Scientifico, secondo quanto previsto dall’art. 13;
  • nominare il Segretario Generale, il quale potrà essere scelto anche tra i suoi membri, conferendogli i relativi poteri per l’espletamento delle sue funzioni, e determinandone la durata, le competenze e l’eventuale trattamento economico;
  • stipulare convenzioni con soggetti pubblici e privati;
  • deliberare in merito alla stipulazione di mutui ed aperture di credito, nonché relativamente ad ogni altra operazione bancaria necessaria od utile per il raggiungimento delle finalità istituzionali.

Articolo 12

Ufficio di Presidenza

Il Consiglio di Amministrazione nomina nell’àmbito dei suoi componenti il Presidente ed uno o più Vice Presidenti.
Il Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio ed esercita tutti i poteri attinenti l’ordinaria amministrazione della stessa.
Il Presidente convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione. Può assumere, riferendone al Consiglio di Amministrazione alla prima riunione successiva, qualsiasi provvedimento che abbia carattere d’urgenza, ivi compresa la nomina di procuratori speciali anche alle liti, attive e passive, di qualunque genere, anche arbitrali.
In caso di assenza del Presidente, i poteri predetti sono esercitati da uno dei Vice Presidenti.


Articolo 13

Comitato Scientifico

Il Comitato Scientifico è composto da cinque membri, di cui quattro nominati dal Consiglio di Amministrazione ed il quinto dal Comitato dei Soci d’Onore, tutti scelti fra personalità di provata competenza negli àmbiti di intervento della Fondazione e da tempo attive nelle organizzazioni che di essa sono Soci Fondatori.
Il Consiglio di Amministrazione designa, a maggioranza dei suoi membri, i componenti del Comitato Scientifico scegliendoli da una rosa di nominativi indicati dai Soci Fondatori, proposti in numero triplo rispetto a quelli da eleggere.
I membri del Comitato durano in carica tre anni, e sono rieleggibili.
Il Comitato elegge al suo interno un Presidente, che lo rappresenta partecipando senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.


Articolo 14

Competenze del Comitato Scientifico

Il Comitato Scientifico è organo di proposta e consulenza nei confronti del Consiglio di Amministrazione.
Il Comitato Scientifico elabora programmi di lavoro per il raggiungimento degli obiettivi approvati dal Consiglio di Amministrazione, ne segue lo svolgimento e verifica i risultati conseguiti.
Il Comitato potrà altresì valutare – su richiesta del Consiglio di Amministrazione – i progetti dei Presìdi, anche al fine dell’erogazione dei finanziamenti, secondo i criteri approvati dal Consiglio di Amministrazione.
Il funzionamento del Comitato Scientifico segue le regole dell’art. 10, in quanto compatibile.


Articolo 15

Esperti

Al fine di ottimizzare le proprie attività di elaborazione delle linee guida per la gestione dei fondi e per l’attuazione degli scopi della Fondazione, con fini di consulenza, il Comitato Scientifico può proporre al Consiglio di Amministrazione la nomina di Esperti, individuati tra persone professionalmente qualificate.


Articolo 16

Segretario Generale

Il Segretario Generale cura l’esecuzione e la pubblicità delle deliberazioni assunte dal Consiglio di Amministrazione, coordina le attività della Fondazione, predispone la bozza del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo.
Provvede, previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, all’eventuale assunzione di personale, determinandone l’inquadramento ed il trattamento economico, con il relativo potere disciplinare.
Partecipa alla riunioni del Consiglio di Amministrazione, esprimendo il proprio parere, con diritto di voto, ove ne sia membro ovvero tale potere gli sia stato comunque attribuito dal Consiglio di Amministrazione all’atto della sua nomina.


Articolo 17

Collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio dei Revisori dei Conti è costituito da tre membri, di cui il Presidente ed un membro nominati dai Soci Fondatori, e l’altro membro dal Comitato dai Soci d’Onore.
I componenti del Collegio sono scelti fra gli iscritti nel ruolo dei revisori contabili o negli albi dei dottori commercialisti e dei ragionieri.
Essi durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Nel caso di cessazione durante il mandato i Soci Fondatori provvedono al reintegro.
Il Collegio dei Revisori dei Conti provvede al riscontro della gestione finanziaria, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esprime il proprio parere mediante apposita relazione sui bilanci preventivi e consuntivi.


Articolo 18

Gratuità delle cariche

Tutte le cariche sono gratuite, salvo diversa determinazione del Consiglio di Amministrazione. Le spese relative all’attività di carica saranno rimborsate.


Articolo 19

Esercizio finanziario

L’esercizio finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.
Il primo esercizio finanziario avrà comunque termine al 31 dicembre 2003.
Il bilancio preventivo economico deve essere approvato entro il 31 dicembre dell’anno precedente l’esercizio di riferimento, il bilancio di esercizio entro il 30 aprile dell’anno successivo.
Eventuali utili o avanzi di gestione sono impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.


Articolo 20

Modifiche dello Statuto

Le modifiche del presente statuto, nei limiti consentiti dalla legge, potranno essere apportate dal Consiglio di Amministrazione mediante delibera assunta con il voto favorevole di almeno i due terzi dei suoi componenti.


Articolo 21

Disposizioni finali

Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si applicano le disposizioni del Codice Civile e le norme di legge vigenti in materia.